AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IMMOBILI ACQUISTATI ALL’ASTA

Se si acquista un’abitazione a un asta giudiziaria, è possibile richiedere e ottenere le agevolazioni per la cosiddetta prima casa? È questa la domanda da cui ha origine il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 38/E fa luce su un particolare caso per l’applicazione del noto sgravio fiscale.

Cerchiamo di fare il punto sulla questione.

Bonus prima casa per immobili all’asta

Nel caso in cui si compri la cosiddetta prima casa all’asta, si può beneficiare dello stesso Bonus riservato alle compravendite di libero mercato. Il parere dell’Agenzia delle Entrate al riguardo è netto ed evidenzia come “l’amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’ anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale”.

I requisiti da rispettare

In linea generale, per poter godere delle agevolazioni prima casa qualsiasi acquirente deve rendere specifiche dichiarazioni sulla sua residenza nel Comune in cui è situato l’immobile 

Se si tratta di un’abitazione comprata all’asta viene specificato che “le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio cosicché risultino dal provvedimento medesimo”.

Sulle tempistiche, però, è stato anche chiarito che è “possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.

Sistema “prezzo valore”, come funziona

Un altro punto su cui interviene la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda proprio la possibilità di applicare il sistema “prezzo valore” alle case acquistate all’asta.

“Con tale sistema – si precisa – il legislatore ha previsto la possibilità per la parte acquirente, con dichiarazione resa al notaio e recepita nell’atto, di individuare la base imponibile nel «valore catastale» anziché «nel valore venale in comune commercio».

Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2014, “in presenza dei requisiti per l’applicazione del sistema cosiddetto del ‘prezzo-valore’, la richiesta può essere formulata dall’acquirente anche nelle ipotesi in cui il trasferimento avviene con provvedimento giudiziale, non risultando ostativa l’assenza della figura notarile”.

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