DEPOSITO PREZZO DI VENDITA DAL NOTAIO

Oggi vogliamo parlarvi ed informarvi della legge sulla Concorrenza (n.124/2017) che ha predisposto il cosiddetto “deposito prezzo dal notaio” (legge n.124/2017 art. 1, co. 63 e ss.). Una norma secondo la quale, al momento della compravendita di un’abitazione i soldi possono, su specifica richiesta dell’acquirente e del venditore, rimanere in deposito al notaio fino al momento della trascrizione della vendita e quindi fino al definitivo passaggio di proprietà.

Non è quindi un obbligo, ma una scelta.

Inizialmente questa normativa sembrava “aver sconvolto” molti dei nostri colleghi agenti immobiliari, ma nella realtà è soltanto un ulteriore accorgimento che, se entrambi le parti vogliono adottare, si può chiedere al notaio senza alcuna difficoltà.

In questo modo le somme verranno consegnate al venditore soltanto ad avvenuta trascrizione della proprietà.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla legge sulla Concorrenza, al momento dell’acquisto della casa, tutte le somme corrisposte dall’ acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte devono confluire su un apposito conto del notaio destinato proprio a ricevere detti importi.

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In particolare, la normativa stabilisce che:

  • il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o altri immobili; il notaio viene fatto divieto di lucrare sugli interessi che quel conto corrente nel frattempo produce; il notaio inoltre non può utilizzare tali importi per fini differenti se non per il versamento delle tasse;
  • sul predetto conto corrente devono affluire anche tutte le somme che il notaio sia incaricato di custodire;
  • se il notaio è debitore di qualcuno, i relativi creditori non possono pignorare i soldi depositati su tale conto corrente;
  • se il notaio muore tali soldi non vanno a finire ai suoi eredi;
  • se il notaio è sposato tali soldi non entrano nel regime di comunione dei beni con il coniuge;
  • il notaio non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare: è solo da questo momento, infatti, che il compratore acquisisce la definitiva certezza che l’acquisto si è perfezionato senza problemi e, quindi, che sul bene venduto non vi sono pesi come ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti, domande giudiziali, ecc.;
  • le parti possono affidare al notaio il deposito delle somme necessarie a estinguere eventuali passività gravanti sul venditore; si pensi al tipico caso della vendita di una casa acquistata con un mutuo ancora in corso di ammortamento: l’acquirente versa l’intero corrispettivo dimodoché una parte di questo venga girato alla banca per l’estinzione del debito e la cancellazione dell’ipoteca.

Come sempre noi dello Studio Immobiliare Ready Home Solutions siamo a favore della tutela dei nostri clienti, acquirenti e venditori, in quanto riteniamo che l’acquisto di un immobile sia sempre un passo importantissimo per gli italiani, e come tale merita di essere seguito ed eseguito in totale trasparenza e sicurezza.

Proprio per questo motivo collaboriamo con tutti i migliori professionisti tra cui notai ed avvocati.

Siamo soddisfatti e felici soltanto a trattativa chiusa e seguita passo dopo passo, assistiamo fianco a fianco tutti i clienti che si affidano a noi per realizzare il sogno di acquistare la loro nuova casa. Siamo orgogliosi di essere scelti da ognuno di voi.

11 Settembre 2017

Godino Aldo, Covezzi Caterina.

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